Eventi in Evidenza

Ordinanza comunale di Cattolica 2011

Comune di Cattolica | Ordinanza Balneare N. 1/2011

Il Dirigente del Settore Demanio Marittimo

• VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” e successive modifiche.
• VISTA la delibera del Consiglio Regionale 6 marzo 2003 n. 468 recante “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9”.
• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 settembre 2005 n. 253 recante “Decreto di trasferimento e di attribuzioni delle funzioni di cui alla lett. a) del comma 3, dell’art. 3, della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 al Comune di Cattolica”.
• VISTA la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modifiche.
• VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 relativa all’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili e successive modifiche.
• VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche.
• VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 giugno 1999 n. 205”.
• VISTA la Legge 8 luglio 2003 n. 172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” e successive modifiche.
• VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172” e successive modifiche.
• VISTO il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 recante “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 recante il codice della nautica da diporto”.
• VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche.
• VISTA l’Ordinanza n° 10/2009 della Capitaneria di Porto di Rimini disciplinante i limiti di navigazione rispetto alla costa.
• VISTA l’Ordinanza n° 11/2009 della Capitaneria di Porto di Rimini e l’annesso Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Rimini.
• Vista l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n° 2/2004 e successive modifiche e integrazioni.
• VISTA l’Ordinanza Balneare n° 1/2011 della Regione Emilia Romagna.
• VISTA l’autorizzazione regionale n° 25 del 6 aprile 2011 di deroga, per il Comune di Cattolica, alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), dell’Ordinanza Balneare n° 1/2011 della Regione Emilia Romagna.
• VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori.
• SENTITE le associazioni locali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.
• DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia nonché quelle contenute nell’Ordinanza Balneare n° 1/2011 della Regione Emilia Romagna.

ORDINA

ART. 1 ACCESSO IN SPIAGGIA
Durante la stagione balneare, compresa tra il 2 aprile e il 09 ottobre 2011, è vietato l’accesso in spiaggia dalle ore 1,00 alle ore 5,00 ad eccezione dei concessionari e dei loro dipendenti, dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario, in occasione di manifestazioni realizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale nonché per accedere alla battigia esclusivamente attraverso gli appositi camminamenti con divieto di sostare presso le strutture in concessione.
ART. 2 DISCIPLINA SULL’USO DELLE SPIAGGE E DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI
La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti destinati alla pubblica locazione, è di metri 5 lungo tutto l’arenile di Cattolica ad eccezione delle zone di spiaggia dal bagno n°103 al bagno n°110 compresi in cui tale fascia è ridotta a metri 3. Le distanze minime tra i paletti dell’ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate come segue: distanza tra le file metri 4 ( metri 3 per le zone aventi fronte a mare inferiore a metri 17 e dal bagno n°90 al bagno n° 110 compresi), distanza tra gli ombrelloni sulla stessa fila metri 2. Fatte salve le strutture già autorizzate, è consentito ai concessionari per l’attività di locazione/noleggio di unità da diporto la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti, le cui dimensioni non possono essere superiori a mq 10,00. Al fine di assicurare la fruibilità della fascia di libero transito, non intralciare l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso e di non ostacolare la normale attività del servizio di salvataggio, i natanti da diporto in dotazione ai titolari di concessioni demaniali marittime che presentano tra gli scopi della concessione la locazione, potranno essere allocati anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente, esclusivamente in orario diurno nella fascia compresa tra le ore 06,00 e le ore 21,00 e in un numero massimo di 2 (due) unità ogni 15 (quindici) metri lineari di fronte mare della concessione e dotati degli elementi identificativi di cui all’art. 22 comma 10 del Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Rimini approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 11/2009 della Capitaneria di Porto di Rimini. Laddove intervengano accordi tra più concessionari aventi zone a mare limitrofe di limitata ampiezza, l’imbarcazione di emergenza aggiuntiva di cui all’art. 5 lett. B) punto 1 lett. a) dell’Ordinanza Balneare n° 1/2011 della Regione Emilia Romagna può essere posizionata ogni 50 metri.
ART. 3 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO
L’assistente bagnanti espleta il proprio servizio dalle ore 9,30 alle ore 18,30 nel periodo dal 28.05.2011 al 11.09.2011. In considerazione della minore affluenza di bagnanti, è consentita l’interruzione totale del servizio di salvamento dalle ore 13,00 alle ore 14,00 dandone comunicazione per mezzo di innalzamento della bandiera rossa.
ART. 4 DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE
Nel periodo della stagione balneare, nelle aree del demanio marittimo situate nel Comune di Cattolica è consentito l’esercizio del commercio ambulante da parte dei titolari di apposito nulla osta con le modalità stabilite dalla presente ordinanza. Gli interessati devono presentare apposita istanza presso l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica ed è considerato titolo preferenziale, ai fini del rilascio del nulla osta, l’esercizio del commercio ambulante autorizzato dal Comune di Cattolica per l’anno precedente. I nulla osta che si possono rilasciare per la stagione balneare 2011 sono n° 7 così suddivisi: n° 5 nulla osta per la vendita di bibite, gelati e dolciumi preconfezionati e n° 2 nulla osta per la vendita di cocco e frutta fresca; è vietata la vendita di generi non ricompresi nel nulla osta. Gli esercenti l’attività del commercio ambulante possono avvalersi di un collaboratore che risulti essere alle proprie dipendenze ovvero che abbia stipulato un contratto di prestazione d’opera. L’attività potrà essere svolta direttamente dal titolare dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche o, alternativamente, dal suo collaboratore dipendente/prestatore d’opera. Le generalità complete dei collaboratori devono essere preventivamente comunicate all’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica, così come ogni variazione successiva. Ogni soggetto autorizzato all’esercizio del commercio ambulante dovrà portare in modo ben visibile l’apposito tesserino identificativo rilasciato dal Comune di Cattolica ed esibire il nulla osta a semplice richiesta verbale delle Autorità a ciò preposte. L’esercizio dell’attività, che deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari, è consentito dalle ore 7,00 alle ore 18,30, non sostando nella stessa area per un periodo di tempo superiore ad un’ora, spostandosi al termine di detto periodo per un tratto di almeno cento metri ed utilizzando esclusivamente mezzi e/o attrezzature idonee sotto il profilo igienico sanitario le cui dimensioni e caratteristiche dovranno essere preventivamente vistate dal Comune di Cattolica. È tassativamente vietato l’utilizzo di attrezzature fisse. L’esercizio del commercio ambulante in assenza del nulla osta o in violazione delle prescrizioni in esso stabilite ovvero delle prescrizioni stabilite dalla presente ordinanza è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione e dell’art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114.
ART. 5 DISCIPLINA DELL’ARTE FOTOGRAFICA AMBULANTE
Nel periodo della stagione balneare, nelle aree del demanio marittimo situate nel Comune di Cattolica è consentito l’esercizio dell’arte fotografica ambulante da parte dei titolari di apposita autorizzazione con le modalità stabilite dalla presente ordinanza. Gli interessati devono presentare apposita istanza presso l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica ed è considerato titolo preferenziale, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’esercizio dell’arte fotografica autorizzata dal Comune di Cattolica per l’anno precedente. Le autorizzazioni che si possono rilasciare per la stagione balneare 2011 sono n° 13. Gli esercenti l’attività fotografica possono avvalersi di un collaboratore che risulti essere alle proprie dipendenze ovvero che abbia stipulato un contratto di prestazione d’opera. L’attività potrà essere svolta direttamente dal titolare dell’attività commerciale o, alternativamente, dal suo collaboratore dipendente/prestatore d’opera. Le generalità complete dei collaboratori devono essere preventivamente comunicate all’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica, così come ogni variazione successiva. Ogni soggetto autorizzato dovrà indossare un adeguato abbigliamento professionale e portare in modo ben visibile l’apposito tesserino identificativo rilasciato dal Comune di Cattolica ed esibire l’autorizzazione a semplice richiesta verbale delle Autorità a ciò preposte. L’esercizio dell’attività, che deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari, è consentito dalle ore 7,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30. Salvo espressa autorizzazione del Comune di Cattolica, è vietato condurre al seguito animali ed utilizzare attrazioni artificiali o strutture fisse o mobili. L’esercizio dell’arte fotografica ambulante in assenza dell’autorizzazione o in violazione delle prescrizioni in essa stabilite ovvero delle prescrizioni stabilite dalla presente ordinanza, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione e dell’art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114.
ART. 6 DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLA A VELA E SCUOLE DI NUOTO
Nel periodo della stagione balneare, nelle aree del demanio marittimo situate nel Comune di Cattolica è consentito l’esercizio delle attività di scuola di vela – scuola di tavola a vela e di scuola di nuoto da parte dei titolari di apposita autorizzazione con le modalità stabilite dalla presente ordinanza. Gli interessati devono presentare apposita istanza presso l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica. L’attività della scuola di vela – scuola di tavola a vela è sottoposta alle disposizioni impartite con apposite ordinanze dell’autorità competente in materia di sicurezza della navigazione ed è subordinata al possesso dell’autorizzazione per il relativo corridoio di lancio/atterraggio rilasciato dal Comune di Cattolica. L’esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. L’esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo in assenza dell’autorizzazione o in violazione delle prescrizioni in essa stabilite ovvero delle prescrizioni stabilite dalla presente ordinanza, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione.
ART. 7 ORARI PER LA DIFFUSIONE SONORA
Ad eccezione dei comunicati di pubblica utilità, la diffusione sonora di messaggi pubblicitari da parte dei soggetti titolari di apposita concessione è consentita esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 11,00 alle ore 11,40 e dalle ore 17,00 alle ore 17,40 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e dalle ore 16,30 alle ore 17,10 nel mese di settembre. La diffusione degli annunci da parte dei titolari di unità adibite al trasporto passeggeri dovrà avere per oggetto esclusivamente la gita in mare ed è consentita limitatamente alla seguente fascia oraria: dalle ore 9,30 alle ore 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,30 alle ore 18,30. La diffusione sonora così come sopra descritta dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
ART 8 DISPOSIZIONI FINALI
I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle Autorità a ciò preposte. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Cattolica, lì 22 aprile 2011
Il Dirigente
Dott.ssa Claudia M. Rufer

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