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Integrazione Ordinanza Balneare N°1/2009

Cattolica | Con buonsenso si è finalmente risolto il problema sollevato dalla locale Capitaneria di Porto inerente l’ormeggio dei pedalò nello specchio acqueo interno alle scogliere. Dal 28.07, infatti,  i bagnini di Cattolica sono ufficialmente autorizzati dal Comune di Cattolica a ormeggiare i natanti nella fascia di mare immediatamente prospicente il loro stabilimento. Qui a seguire l’integrazione all’Ordinanza Comunale 2009.  

Comune di Cattolica
Integrazione Ordinanza Balneare N. 1/2009

Il Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari – Turismo
– VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” e successive modifiche.
– VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 marzo 2003 n. 468 recante “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9”.
– VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 settembre 2005 n. 253.
– RITENUTO opportuno, al fine di consentire l’ordinato esercizio delle attività balneari presso il litorale del Comune di Cattolica per la corrente stagione balneare, procedere all’integrazione della propria Ordinanza Balneare n° 1/2009 in data 16 aprile 2009.
– SENTITA la Giunta Comunale.
– SENTITA la locale Autorità Marittima.
– VISTO l’art. 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.
– DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia.

ORDINA

All’art. 2 dell’Ordinanza Balneare n°1/2009 del Comune di Cattolica è aggiunto il seguente articolo:
ART. 2 BIS PRESCRIZIONI SULL’USO DEI NATANTI DA DIPORTO
Al fine di assicurare la fruibilità della fascia di libero transito, i natanti da diporto in dotazione ai titolari di concessioni demaniali marittime che presentano tra gli scopi autorizzati la locazione, possono essere allocati anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la postazione, in modo tale da non intralciare l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso e di non ostacolare la normale attività del servizio di salvataggio, nel numero massimo di 2 (due) unità ogni 15 (quindici) metri lineari di fronte mare della concessione demaniale e dotati degli elementi identificativi di cui all’art. 22 comma 10 del Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Rimini allegato all’Ordinanza n° 11/2009 in data 2 aprile 2009 della Capitaneria di Porto di Rimini.

Cattolica, lì 28 luglio 2009 | Il Dirigente Settore Servizi Amministrativi e Finanziari – Turismo: Dott.ssa Claudia M. Rufer

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