Specialmente nella stagione turistica si moltiplicano le controversie fra consumatori e albergatori per le camere prenotate tramite telefono, lettera, fax o e-mail. Le controversie riguardano praticamente due casi:
1) a seguito della prenotazione, il consumatore ha versato un anticipo, che l’albergo non restituisce se viene data disdetta;
2) a seguito della disdetta, qualora il consumatore non abbia versato un anticipo, l’albergo chiede una penale.
La prenotazione del consumatore diventa un vero e proprio contratto, anche se non scritto, nel momento in cui l’albergo comunica la sua accettazione (art. 1326 Codice civile). E’ pacifico che, se il consumatore invia la disdetta prima di conoscere l’accettazione dell’albergo, ha diritto alla restituzione dell’anticipo eventualmente versato, perché non c’è alcun inadempimento contrattuale. I problemi sorgono dopo l’accettazione dell’albergo. La prenotazione alberghiera fatta da casa o dall’ufficio dovrebbe rientrare nei contratti “a distanza” regolati dagli articoli 50 e seguenti del Codice del Consumo, che concede al consumatore la facoltà di dare disdetta entro 10 giorni senza oneri o penali, ma sfortunatamente tale decreto ha ammesso il ripensamento del consumatore soltanto qualora non abbia comunicato precisamente all’albergo la data di arrivo e di occupazione della camera. Negli altri casi, la disdetta dovrebbe rientrare nelle norme generali del Codice civile, anche perché la disciplina normativa degli alberghi nulla prevede al riguardo. A rigore, secondo l’articolo 1328 del Codice civile il consumatore potrebbe revocare la prenotazione e riavere l’eventuale anticipo soltanto prima di conoscere l’accettazione dell’albergo, ma l’articolo 1340 ha stabilito che “le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto se non risulta che non sono state volute dalle parti”. Bisogna andare a vedere, allora, che cosa dice in proposito la raccolta degli “usi e consuetudini” della provincia, pubblicata dalla locale Camera di commercio. In diversi casi, gli usi prevedono che, se il cliente non può più usufruire della camera prenotata per la quale abbia versato un anticipo, deve darne comunicazione entro le ore 12 del giorno precedente all’arrivo per avere diritto alla restituzione della somma pagata. Se gli usi nulla prevedono in proposito, dovrebbe essere il consumatore a precisare nella sua richiesta di prenotazione le regole per l’eventuale disdetta, altrimenti l’albergatore potrebbe tenersi l’anticipo. Nulla stabiliscono gli usi e consuetudini per quanto riguarda la richiesta di una penale da parte dell’albergatore, qualora il cliente abbia dato disdetta senza versare un acconto. Autore: Unione Nazionale Consumatori.
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